piccola cooperativa di lavoro
Not. Menchetti Riccardo
rmenchetti@notariato.it
Si tratta di
costituire una piccola cooperativa, con un numero di soci compreso tra 3 e 8,
avente per oggetto (in sintesi estrema):
- tutte le
attività relative alla pesca, acquicoltura, vendita di prodotti ittici,
gestione imbarcazioni, attrezzature ed impianti da pesca e connessi;
- assistenza
amministrativa e contabile ai soci;
- costruzione e
gestione di mercati e simili;
- gestire impianti
turistico-ricreativi;
- gestire servizi
"pronto casa" (idraulico, elettricista ..)
- amministrare
condomini a mezzo soci in possesso dei requisiti di legge;
- eseguire opere
di recupero edilizio, pulizia locali, giardinaggio, distribuzione e raccolta
servizi;
- eseguire
traslochi
- costruire e
gestire centri informazione e documentazione con produzione di audiovisivi e
stampati;
- riconversione aree
verdi e recupero ambientale;
- gestione
guardaroba presso musei;
- gestione
strutture ricettive ed alberghiere.
Questo è il sunto
delle attività previste visto che l'oggetto si sviluppa in una
elencazione/esemplificazione lunga circa 5 pagine.
La giurisprudenza
però ritiene inammissibile un oggetto formato da una serie di attività talmente
varia da cadere nel generico.
Altro aspetto, mi
sono letto la L. 142/2001 sul socio lavoratore, ma non mi pare prescriva
particolari clausole statutarie.
Forse solo
l'opportunità di indicare l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 6
(mi pare). Sbaglio?
E per finire:
l'art. 19, Tabella allegata alla legge sull'imposta di bollo, esenta gli atti
costitutivi, ma questo vale solo per l'originale o anche per le copie? (nota 1
all'articolo 1 della Tariffa)?
Not. Paolo Piccoli
ppiccoli.sigillo@notariato.it
Non è una strana
bestia: forse un po' complessa, ma con regole molto precise: in Trentino se ne
sa un po' di più, dal momento che la prima cooperativa è del 1891 e sono
attualmente centinaia quelle in attività.
In estrema
sintesi: lo scopo è mutualistico; dunque, trattasi di un'attività di
impresa che deve determinare un vantaggio economico per i soci.
Questo vantaggio
può consistere in un risparmio di spesa (cooperative di consumo o cooperative
di servizi) o in un maggiore guadagno (cooperative di lavoro).
Le cooperative che
svolgono attività verso i terzi sono quelle di produzione e lavoro (procurano
lavoro ai soci ed in ciò sta il vantaggio mutualistico); le altre devono
operare nei confronti dei soci.
L'oggetto che
sottoponi sembra essere tipico di una cooperativa di lavoro, non di una di
servizi, perché le attività descritte non sembrano essere compatibili con una
attività volta direttamente nei confronti dei soci.
Se è una
cooperativa di lavoro scatta la norma che richiede che i soci devono essere
tutti (tranne quelli strettamente necessari per gli aspetti tecnici o
amministrativi) lavoratori dello stesso settore (es: tutti falegnami, tutti
muratori, tutti operatori turistici, ecc.).
Sembra un po'
difficile trovare una professione (comune a tutti) che possa riferirsi a questo
oggetto sociale.
E ciò a
prescindere dall'ampiezza dell'oggetto che mi sembra non accettabile.
I costituenti
devono chiarire che cosa realmente vogliono fare, oltre ad usare lo schema
cooperativistico sperando di ottenere le agevolazioni fiscali connesse.
Notaio Andrea Cimino
Spesso la
giurisprudenza ha affermato che l'atto costitutivo di una cooperativa di
lavoro, che preveda lo svolgimento di attività eterogenee si porrebbe in
contrasto con lo scopo mutualistico e ciò in quanto l'oggetto sociale di tale
cooperativa, se eccessivamente ampio e articolato, determina l'impossibilità di
identificare l'attività di impresa e confrontarla con le speciali capacità
lavorative dei soci (Trib. Napoli 18,06.1997, Trib. Udine 06.02.1996, in Le
Società n. 5/1996, pag. 569).
Tuttavia una
recente decisione di una Corte di Appello (mi sembra Napoli) ha fatto giustizia
di tale affermazione comune a molti Tribunali, rilevando come sia assurdo
pretendere che, in sede di costituzione di una società cooperativa di lavoro i
soci debbano già avere un impiego negli stessi settori in cui opererà la
società, in quanto la costituzione di una società può ben rappresentare
un'occasione per trovare un lavoro oppure per iniziare una attività in un nuovo
settore.
Not. Luigi Colavita
lcolavita@notariato.it
15.07.2001
L'oggetto mi sembra troppo ampio ma
se è specifico per ogni settore merceologico non vedo problemi di
illiceità per indeterminatezza dello stesso; io mi regolo in questo modo:
quando gli oggetti spaziano nei settori più disparati, cerco di specificare al
massimo ogni settore per evitare l'indeterminatezza, non vedo problemi di
impossibilità, che non può essere valutata a priori e che in ogni caso sarebbe
valutazione di merito e non di legittimità.